Integrazioni e modifiche all' Atto Costitutivo e allo Statuto della ASSOCIAZIONE CUOCHI ROMAGNOLI

Associazione non riconosciuta costituita ai sensi degli artt. 36 -37 -38 del codice civile, con sede legale in Riccione via Pennabilli n. 1, c.f. 91016370404, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore Presidente del Consiglio Direttivo sig. MORAS CLAUDIO, nato ad Aquileia il 06/07/1944, c.f. MRS CLD 44L06 A346K, con l’assistenza del Segretario Tesoriere sig. Semprini Domenico, nato a San Clemente il 17/04/1944, c.f. SMP DNC 44D17 H801M.

Premesso - che in data 18/01/2010 l’Assemblea dei soci dell’Associazione Cuochi Romagnoli ha deliberato di apportare al proprio Atto Costitutivo - Statuto, sottoscritto il 03/01/1995 e registrato a Rimini in data 18/01/1995 al n. 744 Mod. III, specifiche integrazioni per meglio precisare la portata di alcune clausole in esso contemplate, al fine di enunciare positivamente le reali modalità con cui da sempre sono regolamentati, nel corso della vita associativa, i rapporti fra gli associati, e quelli instaurati fra questi e l’Associazione, gli Organi elettivi, decisionali e direttivi.

Dette precisazioni concernono: il divieto di distribuzione degli utili; le garanzie dell’effettività del rapporto associativo e dell’esercizio del diritto di voto; l’eleggibilità libera degli organi; l’intrasmissibilità della quota associativa se non per causa di morte; - che nella medesima Assemblea sono state deliberate le modifiche all’art. 3) – Assemblea- in merito al quorum, e all’art. 4) –Consiglio Direttivo- in merito al numero dei componenti; - che, inoltre, nella stessa Assemblea è stato conferito apposito mandato al Presidente del Consiglio Direttivo, affinché questi provveda all’adempimento di ogni formalità necessaria al puntuale compimento della volontà dei soci, con particolare riferimento alla redazione della scrittura modificativa dei patti associativi nonché alla sua registrazione presso la locale Agenzia delle Entrate.

Tutto ciò premesso nel precisare che la presente scrittura privata formerà parte integrante ed essenziale dell’Atto Costitutivo - Statuto adottato dall’Associazione Cuochi Romagnoli e sottoscritto il 03/01/1995 e registrato a Rimini in data 18/01/1995 al n. 744 Mod. III, e che le clausole quivi contemplate devono intendersi integrative e complementari a quelle già esistenti nel documento di riferimento, ovvero sostitutive, qualora risultassero anche solo astrattamente conflittuali con quelle presenti nel testo originario oggetto delle presenti specificazioni, si conviene quanto appresso. 1) Data la mancanza dei fini di lucro dell’Associazione Cuochi Romagnoli, è fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali di qualsiasi tipo, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. 2) Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati effettivi ed onorari maggiori d’età hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sono legittimati all’eleggibilità attiva e passiva degli organi associativi, e quindi di esercitare il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la libera nomina degli organi direttivi dell’associazione. 3) Le quote associative sono intrasmissibili se non per causa di morte. 4) All’art. 3), quarto capoverso, dell’originario Statuto – Atto Costitutivo, sono soppresse le parole da “eccettuate” (compresa), ventitreesima riga della pagina 09, fino a “soci” (compresa) prima riga della pagina 10. 5) All’art. 4), primo capoverso, seconda riga pagina 11, le parole &ldquo




Copyrights © 2024 All Rights Reserved by LT.
associazionecuochiromagnoli@gmail.com · Rimini, Cattolica 3483926401 Rimini nord, valle del Rubicone 3335689490